Maxi-evasori scoperti dalla finanza: sottratti al fisco 70 milioni di euro

Verifiche fiscali nei confronti di società di rilevanti dimensioni che hanno consentito di proporre ai competenti uffici finanziari di recuperare denaro da reddito non dichiarato e ritenute alla fonte non effettuate.

    Le Fiamme Gialle di Modena hanno portato a termine nei giorni scorsi due verifiche fiscali nei confronti di società di rilevanti dimensioni che hanno consentito di proporre ai competenti uffici finanziari di recuperare a tassazione una base imponibile realizzata nel settore della fiscointernazionale pari a circa 70 milioni di euro, tra elementi positivi di reddito non dichiarati e ritenute alla fonte non effettuate.

    In particolare, la prima ha riguardato l’esame di una operazione straordinaria di fusione. La complessa ristrutturazione societaria è stata attuata attraverso un'operazione di leveraged buy out (operazione di finanza strutturata utilizzata per l'acquisizione di una società mediante lo sfruttamento della capacità di indebitamento della società stessa) posta in essere con l'intervento di diverse società con sede in Paradisi fiscali. Nell'ambito di detta operazione, è stato rilevato dai militari operanti un comportamento ritenuto elusivo, in quanto gli atti posti in essere sono risultati volti unicamente al conseguimento di un vantaggio fiscale altrimenti indebito. Notevoli sono stati anche gli effetti positivi per i soci della medesima società: infatti, la distribuzione dei relativi dividendi è stata celata sotto forma di cessione di partecipazioni, senza l'applicazione, quindi, della prevista ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

    La seconda verifica espletata è stata effettuata nei confronti di una società facente parte di un gruppo internazionale: in tale ambito, sono state approfondite le operazione economiche infragruppo intercorrenti tra imprese residenti in Stati diversi (c.d. transfer pricing).

    In tale caso, obiettivo degli investigatori tributari è stato quello di verificare se le transazioni intercompany fossero state o meno effettuate rispettando il principio di libera concorrenza (arm's length principle), in modo da garantire corrispondenza tra il prezzo stabilito nelle operazioni commerciali tra imprese associate e quello che avrebbe dovuto essere pattuito tra imprese indipendenti, in condizioni similari, sul libero mercato.

    14 settembre 2012

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